(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 17 aprile 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  473  del  26
marzo 2012. 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. L'art. 5 del decreto del Presidente della  Giunta  provinciale
dell'11  agosto  2000,  n.  30,  e  successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
    «Art. 5 (Enti territorialmente competenti). - 1. Per l'erogazione
delle prestazioni economiche sociali, e'  competente  l'ente  gestore
dei servizi sociali nel cui  territorio  il  richiedente  ha  stabile
dimora. 
    2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle  tariffe
non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti: 
      a) il comune  ove  risulta  il  domicilio  di  soccorso,  ossia
l'ultima residenza italiana dell'utente al momento in cui  ha  inizio
l'ospitalita' in un servizio residenziale o la sua  frequenza  di  un
servizio semiresidenziale rientranti  tra  le  funzioni  proprie  dei
comuni; nel caso in  cui  l'utente  provenga  da  un  altro  servizio
residenziale  sociale,  il  comune  ove  risulta  l'ultima  residenza
italiana dell'utente nel momento in  cui  e'  stato  la  prima  volta
accolto in un servizio residenziale; 
      b) l'ente  gestore  dei  servizi  sociali  nel  cui  territorio
l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio  l'ospitalita'
o la frequenza di  un  servizio,  per  il  pagamento  di  tariffe  di
affidamento familiare e  tariffe  per  l'ospitalita'  presso  servizi
residenziali o la frequenza di  servizi  semiresidenziali  rientranti
tra le funzioni delegate di cui all'art. 10 della  legge  provinciale
30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.».